La Cassazione chiarisce il confine tra credito d’imposta inesistente e non spettante: l’omessa indicazione nel quadro RU non basta, da sola, a configurare un credito inesistente.

La Corte di Cassazione torna sulla delicata distinzione tra credito d’imposta “inesistente” e credito d’imposta “non spettante”, con effetti rilevanti sia sui termini di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia sul trattamento sanzionatorio applicabile al contribuente.

La questione non è meramente terminologica. Se il credito è qualificato come “inesistente”, l’Amministrazione può beneficiare del termine più lungo di recupero, tradizionalmente collegato all’ottavo anno successivo all’utilizzo in compensazione. Se, invece, il credito è “non spettante”, opera il termine ordinario, con conseguenze difensive molto diverse per il contribuente. La stessa distinzione incide anche sulla misura delle sanzioni, oggi profondamente rimodulata dal D.Lgs. n. 87/2024.  

Il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, già tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023, è che il credito può essere considerato “inesistente” solo quando manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e tale mancanza non sia rilevabile mediante i controlli automatizzati o formali. Non è quindi sufficiente una mera irregolarità dichiarativa, né una violazione delle modalità di utilizzo del credito, per trasformare automaticamente un credito esistente in un credito inesistente.  

In questa linea si inserisce l’ordinanza n. 5415/2026, relativa al tema dell’omessa indicazione del credito nel quadro RU. Secondo quanto risulta dalle fonti disponibili, la Cassazione ha escluso che tale omissione comporti, di per sé, l’inesistenza del credito. In assenza di artifici, frodi o simulazioni, e quando la posizione sia comunque riscontrabile dall’Amministrazione mediante gli ordinari strumenti di controllo, la contestazione deve essere ricondotta alla diversa categoria del credito “non spettante”.  

La distinzione è stata poi rafforzata dall’Atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025, che ha richiamato l’esigenza di distinguere con maggiore precisione i crediti inesistenti da quelli non spettanti, anche alla luce della riforma del sistema sanzionatorio tributario. Il MEF ha chiarito che la qualificazione del credito come inesistente deve fondarsi sui criteri previsti dalla legge e non può derivare automaticamente da valutazioni tecniche, manuali o linee guida prive di espresso fondamento normativo.  

Ne deriva un principio difensivo importante: l’Ufficio non può limitarsi ad affermare che il credito è inesistente, ma deve dimostrare la carenza radicale del presupposto costitutivo e la non rilevabilità della mancanza attraverso i controlli ordinari. Quando, invece, il credito è sorto ma è stato utilizzato in violazione di condizioni, limiti, modalità o adempimenti formali, la fattispecie deve essere ricondotta al credito non spettante.

La corretta qualificazione della violazione diventa quindi decisiva nei giudizi aventi ad oggetto atti di recupero di crediti d’imposta, specialmente in materia di bonus fiscali, crediti ricerca e sviluppo, crediti per investimenti e agevolazioni dichiarative. In questi casi, la difesa del contribuente deve concentrarsi non solo sull’esistenza sostanziale del credito, ma anche sulla contestazione della pretesa dell’Ufficio di applicare il regime più grave dell’inesistenza.

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Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista

Studio Legale Tributario Marino

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