Impugnabilita’ dell’estratto di ruolo: la Cassazione amplia la tutela del contribuente in caso di finanziamento negato

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 11898/2026, pubblicata il 30 aprile 2026 (scarica testo qui) – in un giudizio di cassazione patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino – , ha affrontato un tema di notevole rilievo pratico in materia di riscossione: la possibilità per il contribuente di impugnare il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente non notificata quando l’iscrizione a ruolo produca un concreto pregiudizio in relazione all’accesso al credito.

La decisione assume particolare importanza perché riguarda l’applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 110/2024, norma che ha inciso profondamente sulla disciplina dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Il d.lgs. n. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, è entrato in vigore l’8 agosto 2024 e contiene disposizioni di riordino del sistema nazionale della riscossione.  

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo conosciuto tramite accesso all’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, deducendo, tra l’altro, la mancata o difettosa notifica delle cartelle prodromiche, la decadenza e prescrizione della pretesa, nonché l’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. La vicenda aveva avuto esito sfavorevole nei gradi di merito solo in ragione dell’assunta non impugnabilità dell’estratto di ruolo (e quindi senza che i Giudici avessero mai affrontato il merito della vicenda); il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a vari motivi.  

Il profilo decisivo è stato individuato dalla Cassazione nella sopravvenuta modifica dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotta dal d.lgs. n. 110/2024. La norma, nella sua formulazione originaria introdotta dal d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, aveva previsto la regola della non impugnabilità dell’estratto di ruolo, consentendo tuttavia l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non validamente notificata solo in presenza di specifiche ipotesi di pregiudizio.  

Con il d.lgs. n. 110/2024 il legislatore ha ampliato le ipotesi nelle quali il contribuente può agire direttamente contro il ruolo e la cartella che assume non validamente notificata. In particolare, tra le nuove fattispecie rileva quella del pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati.

Nel caso concreto, il contribuente aveva documentato di avere richiesto a Cofidis, intermediario assicurativo iscritto all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea, un finanziamento di euro 100.000, non concesso proprio in ragione dell’esistenza di ingenti debiti fiscali iscritti a ruolo. Tale circostanza è stata ritenuta rilevante dalla Corte, poiché rientrante nella nuova ipotesi normativa introdotta dalla riforma del 2024.  

La Cassazione ha affermato che la modifica apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti. La Corte richiama, in tal senso, il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la novella, concretizzando e specificando l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, incide sulla verifica dell’interesse ad agire e può essere valutata anche nel giudizio di legittimità.  

Il principio è particolarmente significativo: l’interesse ad agire non è valutato in astratto, ma alla luce del concreto pregiudizio che l’iscrizione a ruolo produce nella sfera giuridica ed economica del contribuente. Ne consegue che il contribuente non può limitarsi a dedurre genericamente di avere scoperto l’esistenza di carichi fiscali tramite estratto di ruolo, ma deve dimostrare che da quei carichi derivi uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi normativamente previste.

Nel caso deciso con l’ordinanza n. 11898/2026, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha assorbito gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.  

La decisione non ha quindi definito nel merito tutte le contestazioni relative alle cartelle, quali l’omessa notifica, la decadenza, la prescrizione e la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Tali profili sono stati assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio alla luce del principio affermato dalla Cassazione.

L’ordinanza conferma un punto essenziale per la difesa del contribuente: l’estratto di ruolo, in sé, resta di regola non impugnabile; tuttavia, quando il ruolo o la cartella non validamente notificata producano un pregiudizio concreto e qualificato, il contribuente può ottenere tutela immediata. Tra questi pregiudizi rientra oggi anche quello connesso al mancato accesso a un finanziamento presso soggetti autorizzati.

Per i contribuenti, la pronuncia evidenzia l’importanza di predisporre una difesa documentale rigorosa. Non è sufficiente affermare che l’iscrizione a ruolo ostacoli genericamente l’attività economica o la reputazione finanziaria: occorre provare, ad esempio, che una banca, una finanziaria o altro intermediario autorizzato abbia negato o compromesso un’operazione di finanziamento proprio a causa dei carichi iscritti a ruolo.

Sotto il profilo processuale, la pronuncia è rilevante anche perché ammette la possibilità di valorizzare lo ius superveniens nei giudizi pendenti. La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina, sopravvenuta dopo la sentenza di appello, potesse incidere sulla valutazione dell’interesse ad agire e dovesse quindi essere considerata nel giudizio in corso.

La pronuncia della Cassazione n. 11898/2026 rappresenta un ulteriore passaggio nel progressivo affinamento della tutela contro gli effetti pregiudizievoli della riscossione, confermando che il contribuente può agire quando l’iscrizione a ruolo, pur conosciuta tramite estratto, incida concretamente sulla sua capacità di accesso al credito e sulla sua posizione economica.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

Proponi un quesito o richiedi un appuntamento per una consulenza legale tributaria su questo argomento allo
Studio Legale Tributario Marino
Via Ruffini 2/a – 00195 Roma – Tel. 06/3217567 – 06/3217581
www.studiomarino.net
email: g.marino@studiomarino.net