Indagini Finanziarie ED ACCERTAMENTO INDUTTIVO “PURO”: Perché l’ Agenzia DELLE ENTRATE non può ignorare lo Scorporo dell’IVA


Nel sistema dell’IVA, anche quando l’Agenzia delle Entrate procede con un accertamento induttivo, ciò che conta non è tanto lo strumento utilizzato per la ricostruzione dei ricavi, quanto il rispetto dei principi fondamentali che regolano il tributo. La Corte di Cassazione, con l’ord. n. 31406/2025 ha quindi precisato che, in caso di accertamento induttivo “puro”, gli importi accertati dall’Agenzia delle Entrate devono essere considerati comprensivi di IVA.

La giurisprudenza più recente, sia della Corte di Cassazione sia della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato per il solo fatto che il contribuente abbia violato obblighi formali, come quelli di fatturazione, registrazione o dichiarazione, se risultano comunque accertabili i requisiti sostanziali del diritto. In particolare, il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta è dovuta e presuppone che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA e utilizzati per operazioni imponibili.

Le irregolarità contabili, di per sé, non giustificano la perdita della detrazione, a meno che non impediscano all’Amministrazione finanziaria di verificare la reale esistenza delle operazioni o non siano espressione di una condotta fraudolenta. Un ruolo centrale è svolto dal principio di neutralità dell’IVA, secondo il quale l’imposta deve gravare esclusivamente sul consumatore finale e non sul soggetto passivo.

Proprio per questo, anche in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, gli importi accertati devono essere considerati comprensivi di IVA, salvo che sia dimostrata la possibilità di rivalsa, evitando così che l’onere dell’imposta ricada indebitamente sul contribuente.

Resta fermo, tuttavia, che il diritto alla detrazione, pur sorgendo con l’esigibilità dell’imposta, deve essere esercitato nei termini previsti dalla legge nazionale: la neutralità dell’IVA non consente compensazioni libere o senza limiti temporali. In conclusione, la giurisprudenza ha ormai chiarito che, negli accertamenti induttivi, non è legittimo negare il diritto alla detrazione IVA per mere irregolarità formali, in assenza di frode o di decadenza, perché ciò contrasterebbe con i principi fondamentali dell’ordinamento unionale e con la stessa struttura dell’imposta sul valore aggiunto.

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

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