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Trust autodichiarato: legittimità, profili fiscali e difesa del contribuente

Trust autodichiarato: cos’è e perché non è nullo per la sola coincidenza tra disponente e trustee

Il trust autodichiarato è una particolare forma di trust nella quale il disponente assume anche la funzione di trustee. In altri termini, il soggetto che istituisce il trust non trasferisce i beni a un trustee terzo, ma li vincola a uno specifico programma fiduciario, assumendo egli stesso l’obbligo di amministrarli secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo.

Questa coincidenza soggettiva è stata talvolta utilizzata dall’Amministrazione finanziaria o dai creditori per sostenere la natura apparente, simulata o abusiva del trust (c.d. sham trust). Tuttavia, una simile conclusione non può essere affermata in modo automatico. Il punto decisivo non è la mera identità tra disponente e trustee, ma l’effettività della segregazione patrimoniale e la concreta coerenza della gestione rispetto allo scopo del trust.

La Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, riconosce il trust quale rapporto giuridico nel quale determinati beni sono posti sotto il controllo del trustee nell’interesse di beneficiari o per uno scopo determinato. L’art. 2 della Convenzione valorizza la separazione dei beni in trust rispetto al patrimonio personale del trustee: questo dato è essenziale anche nel trust autodichiarato, nel quale il disponente-trustee non può più disporre liberamente dei beni come se fossero rimasti nel suo patrimonio personale indistinto.  

La legittimità del trust autodichiarato nella giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha progressivamente superato le impostazioni più restrittive, riconoscendo la piena ammissibilità del trust autodichiarato quando esso non sia meramente apparente e realizzi un’effettiva destinazione patrimoniale.

Un arresto particolarmente significativo è rappresentato da Cass. civ., sez. V, 26 ottobre 2016, n. 21614, secondo cui l’istituzione di un trust autodichiarato, anche con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, non comporta di per sé un trasferimento imponibile in misura proporzionale, poiché l’effetto immediato è quello segregativo e non quello traslativo in favore di un soggetto terzo.  

La successiva Cass. civ., sez. V, 12 settembre 2019, n. 22754, ha confermato l’impostazione secondo cui l’imposizione proporzionale non può essere anticipata al momento della costituzione del vincolo, dovendosi verificare un effettivo arricchimento patrimoniale del beneficiario.  

Nello stesso solco si colloca Cass. civ., sez. V, 23 aprile 2020, n. 8082, che ha ribadito il principio per cui il momento impositivo rilevante coincide con il trasferimento finale dal trustee ai beneficiari, non con la mera istituzione del trust o con la segregazione iniziale dei beni.  

Il trattamento fiscale: imposte fisse all’atto istitutivo e tassazione in uscita

Sotto il profilo tributario, il tema centrale è stabilire se la costituzione del trust autodichiarato determini immediatamente un presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecarie e catastali e dell’imposta di registro.

L’orientamento ormai consolidato della Cassazione esclude che la sola apposizione del vincolo di destinazione generi, di per sé, un autonomo presupposto di imposizione proporzionale. In assenza di un reale trasferimento di ricchezza e di un effettivo arricchimento del beneficiario, l’atto istitutivo del trust autodichiarato è ordinariamente soggetto a imposizione in misura fissa.

Anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, ha preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust, superando la precedente impostazione più favorevole alla tassazione anticipata. La circolare affronta anche il tema dell’interposizione, distinguendo il trust effettivo dal trust meramente formale o fittiziamente interposto.  

La distinzione è fondamentale: il trust autodichiarato non è fiscalmente illegittimo perché autodichiarato; può invece essere disconosciuto, sul piano fiscale, quando la gestione concreta dimostri che il vincolo è solo apparente e che il disponente continua a disporre dei beni come proprietario pieno, senza alcun reale limite derivante dal programma fiduciario.

Quando il trust autodichiarato è realmente efficace

La legittimità del trust autodichiarato richiede una verifica concreta. Non basta l’atto istitutivo formalmente corretto; occorre che la vita del trust sia coerente con la funzione dichiarata.

Gli elementi più rilevanti sono:

  1. la chiara individuazione dello scopo del trust;
  2. l’effettiva separazione dei beni vincolati dal patrimonio personale del disponente-trustee;
  3. la presenza di beneficiari determinati o determinabili, oppure di una finalità lecita e meritevole;
  4. la coerenza degli atti di gestione con il programma fiduciario;
  5. la tenuta di una documentazione puntuale delle decisioni del trustee;
  6. l’assenza di finalità elusive, simulatorie o fraudolente in danno dell’Erario o dei creditori.

In questa prospettiva, il trust autodichiarato non è uno strumento patologico, ma uno strumento che richiede una gestione particolarmente rigorosa. Proprio perché disponente e trustee coincidono, la documentazione della gestione assume un’importanza decisiva: ogni atto dispositivo deve poter essere ricondotto allo scopo del trust e non a un interesse personale del disponente.

Trust autodichiarato, creditori e azione revocatoria

La legittimità civilistica e fiscale del trust autodichiarato non significa che lo strumento sia impermeabile a ogni contestazione. Se il trust viene istituito per sottrarre beni alla garanzia dei creditori, resta possibile l’esperimento degli ordinari strumenti di tutela, tra cui l’azione revocatoria.

La questione, quindi, non riguarda la validità astratta del trust autodichiarato, ma la sua funzione concreta. Un trust istituito con finalità familiare, successoria, assistenziale, liquidatoria o di protezione patrimoniale può essere pienamente legittimo; diverso è il caso in cui il vincolo sia costituito in prossimità di pretese creditorie già sorte, senza una reale autonomia gestoria e con il solo scopo di rendere più difficile l’aggressione dei beni.

Anche sotto questo profilo, la difesa deve concentrarsi sulla causa concreta del trust, sulla cronologia degli eventi, sulla meritevolezza dello scopo e sulla prova dell’effettiva segregazione patrimoniale.

Il ruolo del Notariato e la centralità della meritevolezza

La prassi notarile e gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato hanno più volte affrontato il tema del trust interno, del trust autodichiarato e dei rapporti tra trust, segregazione patrimoniale, tutela dei legittimari e fiscalità indiretta. Gli studi notarili confermano l’esigenza di valutare il trust non in base a formule astratte, ma alla luce della struttura concreta dell’atto, della funzione perseguita e della compatibilità con i principi dell’ordinamento italiano.  

La meritevolezza dello scopo è quindi il vero baricentro dell’analisi. Il trust autodichiarato è difendibile quando non si risolve in una mera intestazione formale o in un vincolo apparente, ma realizza un assetto di interessi serio, coerente e giuridicamente apprezzabile.

Difesa tributaria nei contenziosi sul trust autodichiarato

Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di trust autodichiarato possono riguardare diversi profili: applicazione di imposte proporzionali in sede di istituzione o dotazione del trust, riqualificazione dell’atto, contestazione di interposizione fittizia, recupero di imposte dirette, disconoscimento degli effetti segregativi o asserita natura abusiva dell’operazione. In certi casi è addirittura successo che l’Agenzia delle Entrate si fosse rifiutata di attribuire il codice fiscale al neo costituito trust autodichiarato.

In tali ipotesi, la difesa del contribuente deve essere costruita su un duplice livello.

Da un lato, occorre valorizzare il principio giurisprudenziale secondo cui la mera segregazione iniziale non integra un trasferimento attuale di ricchezza imponibile in misura proporzionale. Dall’altro lato, è necessario dimostrare, sul piano probatorio, che il trust ha avuto una gestione effettiva, autonoma e coerente con il programma istitutivo.

Lo Studio Legale Tributario Marino, con sede a Roma, assiste contribuenti, famiglie, imprenditori e trustee nei contenziosi fiscali relativi al trust autodichiarato, con particolare attenzione alla difesa dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e alla Corte di Cassazione. L’esperienza dello Studio è specificamente orientata alla contestazione degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento e degli atti impositivi fondati su un’errata assimilazione del trust autodichiarato a un trasferimento patrimoniale immediatamente imponibile.

Conclusioni

Il trust autodichiarato è uno strumento legittimo, riconosciuto dalla giurisprudenza e compatibile con il sistema italiano, purché la segregazione patrimoniale sia reale e la gestione dei beni sia conforme allo scopo dichiarato.

La coincidenza tra disponente e trustee non basta a rendere nullo, simulato o fiscalmente abusivo il trust. Ciò che rileva è la concreta attuazione del programma fiduciario.

Sul piano fiscale, l’orientamento oggi prevalente esclude l’applicazione automatica di imposte proporzionali al momento dell’istituzione del trust, rinviando l’imposizione al momento dell’effettivo arricchimento del beneficiario finale.

Per questa ragione, nei contenziosi tributari sul trust autodichiarato, la difesa deve essere tecnica, documentale e giurisprudenzialmente fondata. Lo Studio Legale Tributario Marino offre assistenza specialistica nella valutazione preventiva, nella gestione del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e nella difesa processuale in materia di trust, fiscalità patrimoniale e imposte indirette.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

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