STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Avv. GIUSEPPE MARINO
VIA RUFFINI 2/A - 00195 ROMA
Come è noto, dispone l’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, che in relazione all’IMU e alla TASI “La base imponibile è ridotta del 50% … b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, gli immobili di proprietà della società ricorrente erano divenuti inagibili a causa del grave e noto dissesto idrogeologico avvenuto a Roma proprio nel febbraio 2014, comprovato da CTU e da un progetto di demolizione e ricostruzione trasmesso al Comune di Roma.
La società, pertanto, riteneva di dover pagare IMU e TASI per il 2014 nella cennata misura ridotta del 50%.
Nonostante ciò, il Comune di Roma richiedeva il pagamento dei tributi per intero a mezzo avviso di accertamento, che venivano contestati con ricorso alla Commissione Tributaria.
In sede di costituzione in giudizio, poi, il Comune, pur non contestando lo stato di inagibilità dei cespiti, riteneva non applicabile la riduzione al 50% dell’IMU e della TASI in assenza di una specifica comunicazione formale da parte della società circa la predetta inagibilità.
Ciò posto, la CTP di Roma, con la sentenza n. 3554/2020, depositata il 16.6.2020 (in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino – scaricabile qui la sentenza), ha accolto il ricorso con una condivisibile tesi garantista per il contribuente.
In particolare, la CTP ha premesso che “Lo scopo della disposizione (il richiamato l’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, n.d.r.) è quello di creare una agevolazione per quei fabbricati che, per non essere utilizzabili, manifestino una diversa capacità contributiva.
6.3. Al fine di ottenere l’agevolazione è necessario che l’inutilizzabilità connessa all’inagibilità o all’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, al contribuente è data facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Infine “i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.”
(…)
6.5. In sostanza non è sufficiente che l’immobile risulti, come nella specie è dimostrato, inagibile e dunque non utilizzato, ma è necessario che tale situazione di fatto sia resa formalmente nota all’amministrazione impositrice. Si tratta infatti di agevolazione fiscale che in via eccezionale prevista da disposizioni che sono applicabili a fattispecie e con modalità rigorosamente previste”.
La CTP ha tuttavia poi precisato un importante principio con le seguenti parole: “Va tuttavia considerato che, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede che ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge n. 212 del 2000 deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (v. art. 6, comma 4 della legge n. 212 del 2000) (cfr. Cass. 21/09/2016 n. 18453 e 10/06/2015 n. 12015).
6.7. Tanto premesso rileva il Collegio che nel caso in esame non si contesta l’oggettivo stato degli immobili ma piuttosto le modalità di comunicazione e la società ha dimostrato che il Comune ne era formalmente atteso che nella dichiarazione Imu dell’anno in contestazione era stata barrata la casella attestante lo stato di inagibilità degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento.
6.8. Ne consegue che il ricorso per tutte le ragioni esposte deve essere accolto e gli avvisi di accertamento annullati dovendo la base imponibile dell’IMU e della TASI per il 2014 essere ridotta del 50%”.
La suddetta sentenza è da accogliere con il massimo favore. Sarebbe stato infatti profondamente ingiusto per la società ricorrente non poter beneficiare della riduzione dell’IMU e della TASI al 50% per degli immobili pacificamente inagibili, laddove il Comune era stato comunque messo a conoscenza della situazione.
Giustamente, dunque, ha rimarcato la Commissione che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria debbono sempre essere improntati ai principi di collaborazione e buone fede, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente.
Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista in Roma, patrocinante in Cassazione
Studio di consulenza fiscale e tributaria Avv. Giuseppe Marino
Proponi un quesito o richiedi un appuntamento per una consulenza legale tributaria su questo argomento allo
Studio Legale Tributario Marino
Via Ruffini 2/a - 00195 Roma - Tel. 06/3217567 - 06/3217581 www.studiomarino.net email: g.marino@studiomarino.net
Archivio news