La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accoglie il ricorso del contribuente (patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino) e annulla l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, riconoscendo la spettanza della c.d. agevolazione “prima casa” in tema di imposta di registro.

In particolare, con la sentenza n. 12128/2024 (qui scaricabile) si dà atto di come l’agevolazione “prima casa” spetti anche nel caso in cui il contribuente acquisti un immobile contiguo ad un primo preposseduto e proceda, poi, con la fusione dei due cespiti, con la precisazione – dirimente nel caso di specie – che ciò che conta per fruire dell’agevolazione in esame è che la fusione avvenga (anche) solo “di fatto” e, dunque, materialmente, prima del decorso dei tre anni dall’acquisito, non essendo invece rilevante e necessario che nella medesima tempistica avvenga anche la “fusione a livello catastale”.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva fornito la prova che i due appartamenti (cat. A/2) erano stati “fusi materialmente” il 24 marzo 2022 (e, quindi, entro i tre anni dall’acquisto del secondo cespite, avvenuto con rogito del 22.6.2020), e che dunque erano stati “accorpati di fatto” mediante l’apertura di un varco in un muro separatorio, come risultava evidente sia dai disegni planimetrici prodotti in giudizio, oltre che dalla perizia giurata firmata dal Direttore dei lavori con annesso materiale fotografico. Da tale documentazione era stato ben evidenziato l’intervento di demolizione che aveva permesso la “fusione di fatto” delle due unità immobiliari contigue.

La sentenza di merito ha quindi correttamente annullato la pretesa impositiva escludendo che la prepossidenza di un appartamento contiguo all’altro e “fuso” – anche solo “di fatto” – con quello, possa comportare la decadenza dalla c.d. agevolazione “prima casa”.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista

 

Proponi un quesito o richiedi un appuntamento  per una consulenza legale tributaria su questo argomento allo

Studio Legale Tributario Marino

Via Ruffini 2/a – 00195 Roma – Tel. 06/3217567 – 06/3217581

g.marino@studiomarino.net

www.studiomarino.net