La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sezione ottava, n. 5332/2025 (qui scaricabile)- emessa in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino -, offre uno spunto di straordinario interesse sul rapporto tra processo penale e processo tributario, soprattutto alla luce dell’introduzione dell’art. 21-bis del D.lgs. 74/2000, norma che nel 2024 ha modificato radicalmente la tradizionale indipendenza dei due giudizi.
La vicenda ruotava attorno a un contribuente che l’Agenzia delle Entrate considerava fiscalmente residente in Italia, al quale erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni dal 2012 al 2015. Secondo la ricostruzione dell’Ufficio, il contribuente avrebbe omesso di dichiarare redditi imponibili nel nostro Paese nonostante, nella prospettazione dell’Amministrazione, avesse conservato qui il proprio centro di interessi.
La realtà documentale, però, era profondamente diversa. Il contribuente risultava residente in Spagna da molti anni, con stabile domicilio estero e regolare iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente all’estero. A confermare questa ricostruzione interveniva una sentenza del Tribunale di Tivoli, divenuta irrevocabile nel 2024, con la quale l’imputato era stato assolto con la formula più ampia e liberatoria del nostro ordinamento: “perché il fatto non sussiste”.
Il giudice penale, dunque, aveva accertato in modo definitivo che i fatti posti a fondamento dell’imputazione – e, parallelamente, anche degli avvisi di accertamento tributari – non avevano alcuna consistenza oggettiva.
Questo è il punto che ha reso il caso particolarmente significativo. Per anni, la giurisprudenza aveva ribadito la sostanziale autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario, ammettendo soltanto un valore “probatorio” del giudicato penale, mai un effetto vincolante. Con l’introduzione dell’art. 21-bis del D.lgs. 74/2000 la situazione è mutata: ora la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena produce un vincolo giuridico reale, che il giudice tributario non può ignorare.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha applicato con grande rigore questa nuova disposizione, riconoscendo che l’assoluzione penale non solo accertava l’inesistenza del fatto contestato, ma escludeva radicalmente la possibilità stessa di configurare un obbligo dichiarativo in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, non poteva più sostenere la tesi della residenza fiscale italiana né procedere alla tassazione dei redditi imputati. Una volta che il giudice penale ha affermato che il fatto non esiste, la pretesa tributaria resta priva del suo presupposto fondamentale: ciò su cui il Fisco intende tassare non ha alcuna consistenza giuridica.
In questa prospettiva la sentenza assume un valore paradigmatico. Il giudice tributario non può riesaminare fatti che il giudice penale ha escluso in modo definitivo: non è possibile una duplicazione del giudizio, né un accertamento “autonomo” del medesimo fatto. L’ordinamento, attraverso la riforma del 2024, persegue una maggiore coerenza tra i due sistemi processuali, evitando contraddizioni, duplicazioni istruttorie e, soprattutto, pretese impositive fondate su fatti non veri.
La Corte ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha annullato gli avvisi di accertamento, riconoscendo che la sentenza penale rendeva impossibile all’Agenzia delle Entrate sostenere la propria pretesa. Il contribuente, residente all’estero e definitivamente assolto, non era soggetto passivo d’imposta per le annualità oggetto di accertamento. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Il principio che emerge da questa decisione ha un rilievo notevolissimo nella pratica tributaria. L’assoluzione penale con la formula “perché il fatto non sussiste” non è più soltanto un elemento da valutare all’interno del giudizio tributario, ma è diventata un vero e proprio limite invalicabile all’azione impositiva. Se il fatto non esiste, il tributo eventualmente collegato a tale fatto non può esistere. E quando il giudice penale lo accerta in modo irrevocabile, il giudice tributario deve adeguarsi: non può reinterpretare, modificare o ignorare tale accertamento.
È un ritorno alla logica, prima ancora che al diritto: un sistema fiscale non può pretendere di tassare ciò che l’ordinamento penale ha già dichiarato inesistente. Questa pronuncia, in sintesi, segna un punto fermo nel delicato equilibrio tra potestà impositiva e garanzie del contribuente, e costituisce un precedente destinato a orientare le future controversie in materia di residenza fiscale, imposizione sui redditi esteri e contestazioni fondate su presunti comportamenti illeciti.
Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione
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