La recente ordinanza di Cassazione n. 28861/2024 (qui scaricabile) ha sancito l’illegittimità di un avviso di accertamento di contributi previdenziali in ragione dell’inesistenza giuridica della notifica dello stesso.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che si debba ritenere inesistente (e non semplicemente nullo, con conseguente insanabilità del vizio) l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata per posta ove non sia stato firmato dall’incaricato alla distribuzione. Richiamando l’ordinanza n. 17373 del 19/08/2020 (Rv. 658702 – 01), ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante”.
Nell’ordinanza è stato poi ribadito un secondo importante principio di diritto, secondo il quale “… ove l’avviso di ricevimento non rechi la data e la firma dell’agente, che attesti il compimento o il non compimento delle attività del procedimento notificatorio, la relazione di notifica va ritenuta inesistente, e dunque inesistente è la notificazione stessa, senza che rilevi l’indicazione di altri elementi come il numero e la data della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito”.
Dirimente conseguenza di quanto sopra è l‘impossibilità di ravvisare nell’avviso qualsiasi effetto fidefacente in ordine alla consegna effettuata, alla persona che abbia ricevuto l’atto ed al luogo in cui la consegna sia avvenuta (effetto che si ricollega alla firma dell’incaricato della distribuzione), con conseguente inapplicabilità anche della presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. (che presuppone un luogo certo in cui sia avvenuta la notifica).
La pronuncia di Cassazione, applicabile ad ogni tipologia di notificazione a mezzo posta (quindi, ad esempio, anche agli avvisi di accertamento tributari e alle cartelle di pagamento) è da cogliere con plauso, rappresentando un importante punto a favore per la difesa dei cittadini.