Con la recente sentenza n. 12309/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che è sempre tempestivo il ricorso contro l’iscrizione d’ipoteca quando l’Agente della Riscossione non abbia provveduto a notificare la comunicazione di preavviso al contribuente. 

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, il contribuente era venuto casualmente a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria eseguita nei suoi confronti dall’Agente della Riscossione (ex Equitalia), attraverso una semplice visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliare.

Aveva quindi impugnato il provvedimento d’iscrizione ipotecaria evidenziandone l’illegittimità perché questo non era stato preceduto dalla comunicazione del preavviso d’iscrizione che, per legge, deve essere notificata al contribuente al fine di renderlo preventivamente edotto dell’ipoteca.

Ebbene, i giudici di merito avevano dichiarato il ricorso del contribuente inammissibile, sia in primo che in secondo grado, per il solo fatto che dagli atti del giudizio non risultava la data in cui egli, recatosi presso la Conservatoria, era venuto a conoscenza dell’iscrizione d’ipoteca e l’aveva conseguentemente impugnata.

In particolare, secondo i giudici aditi, dalla documentazione in atti non era possibile verificare la tempestività dell’impugnazione proposta dal contribuente entro il termine di decadenza di 60 giorni, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992.

Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale, e la pronuncia d’inammissibilità è stata poi confermata anche nel successivo grado d’appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Il contribuente è tuttavia poi riuscito ad ottenere giudizio proponendo ricorso in Cassazione, laddove la Suprema Corte, cassando la sentenza di secondo grado, ha affermato il seguente principio di diritto: 

Nel caso in cui la comunicazione (del preavviso di iscrizione di ipoteca o dell’ipoteca stessa, n.d.r.) non abbia avuto luogo, il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso avvero l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell’iscrizione poiché l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d’inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo a carico di chi (nel caso di specie, l’Agenzia della Riscossione, n.d.r.) eccepisce che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l’onere di fornire la relativa prova”.

La ricostruzione circa l’inammissibilità del ricorso avanzata dall’Erario e confermata dai giudici di merito è stata così sconfessata in toto dalla Cassazione, aprendo la strada alla validità della difesa del contribuente.

In sostanza, in base al principio affermato dalla Cassazione, è quanto mai opportuno impugnare l’iscrizione ipotecaria quando l’interessato ne sia venuto a conoscenza solo casualmente o informalmente, come ad esempio attraverso una visura presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o qualunque altra informazione, in qualsiasi modo sia stata raccolta.

In questi casi, infatti, il contribuente può legittimamente proporre ricorso e non deve neppure dimostrare quando si è verificata l’effettiva conoscenza dell’ipoteca. E poco importa che siano passati anche molti anni dall’avvenuta iscrizione del provvedimento d’ipoteca, rispetto alla data in cui il ricorso è stato proposto, poiché – sempre secondo la Cassazione – “l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d’inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso”.

Ciò equivale a dire che se l’Agente della Riscossione (ossia l’ex Equitalia S.p.A., ed oggi l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che ne ha assunto il ruolo e le funzioni) omette di notificare al contribuente interessato la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, o comunque al contribuente non risulta che tale comunicazione gli stata regolarmente notificata, allora il ricorso contro l’iscrizione di ipoteca è sempre ammissibilesenza limiti di tempo, e il contribuente potrà far valere tutte le sue ragioni davanti al Giudice tributario. 

Sarà quindi onere dell’Agente della Riscossione dimostrare l’avvenuta regolare notifica del preavviso d’ipoteca presso il domicilio del contribuente, e in mancanza di tale prova da parte dell’Erario l’iscrizione ipotecaria non potrà che essere dichiarata illegittima e conseguentemente annullata.

 

Avv. Giuseppe Marino                                                                           

Avvocato tributarista cassazionista in Roma

 

 

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