La Corte di Cassazione Sez. Tributaria (ordinanza n. 3703/2025) ha chiarito come si perfeziona la notifica a mezzo PEC quando l’indirizzo del destinatario risulta non valido o inattivo.
La questione nasce da un ricorso tributario in cui un contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale, lamentando l’invalidità della notifica perché l’indirizzo PEC risultava inattivo e non era stato effettuato un secondo invio dell’atto.
Secondo l’art. 60 del D.P.R. 600/1973, la notifica via PEC deve essere ripetuta se la casella del destinatario è piena al primo tentativo: in tal caso è obbligatorio effettuare un secondo invio decorsi almeno sette giorni.
Tuttavia, la Corte ha precisato che questa regola si applica solo alla casella piena. Se, invece, l’indirizzo è non valido o non attivo, non è necessario un secondo tentativo via PEC. In tali casi la notifica si perfeziona con le formalità successive previste dalla legge: deposito telematico dell’atto nell’area riservata di InfoCamere e pubblicazione dell’avviso per quindici giorni.
In sintesi:
- casella piena → necessario un secondo tentativo dopo 7 giorni;
- casella inattiva o non valida → no obbligo di secondo invio PEC e notifica procede con i passaggi alternativi.
Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione
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